MoVimento 5 Stelle Molise

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Continua la querelle (vedi prima puntata) per l’inserimento del 5° assessore all’interno della Giunta molisana, abbiamo ricevuto dall’Avvocatura distrettuale il parere in merito alla promulgazione dello Statuto regionale del Molise in data 6 maggio 2013 e abbiamo analizzato quanto riportato.

Il parere in oggetto verte sulla possibilità di promulgazione immediata dello Statuto della Regione Molise, il cui atto finale di approvazione è stato oggetto di pubblicazione nel BURM n. 33 del 28/12/2012.

Partendo dall’analisi compiuta dai legali dietro sollecitazione del Presidente Paolo di Laura Frattura  in merito, testualmente,

“ad una indebita compressione di diritti costituzionalmente garantiti, inerenti alla possibile preclusione dell’indizione di una consultazione referendaria intermedia tra la predetta pubblicazione e la promulgazione in questione, per il decorso del prescritto termine trimestrale dopo la pubblicazione medesima”

Dobbiamo eccepire in merito alla suesposta presunta compressione del potere di impulso referendario, che l’art 123 Cost. è chiaro nello stabilire il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nel BURM del testo approvato in seconda votazione 20/12/2012, scaduto il quale si deve procedere a quella fase integrativa dell’efficacia, legando così inscindibilmente i due momenti.

A tal proposito non riteniamo esserci stata nessuna compressione del potere di impulso referendario e che tale richiesta non è stata avanzata da nessuna delle parti a ciò legittimate, ricordiamo che l’art. 123 Cost. sancisce:

          “La  statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro  tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.  Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.”

È necessario scindere, il momento di IMPULSO del referendum da quello relativo alle operazioni referendarie così come disciplinate dall’art. 14 della l. reg. 24 ottobre 2005 n. 36. I due “momenti” qualora fosse il caso di specificarlo, possono distinguersi naturalitier nel primo, che è quello di RICHIESTA DEL REFERENDUM e nel secondo che è quello di SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, possiamo così comprendere come l’interpretazione dei Legali di Stato è estensiva e addirittura incompatibile con il disposto degli art.li 14 e 18 della l. r. 36/2005 finendo per riconoscere una valenza ultra-attiva al disposto dell’art.18 tale da ricomprendere nella locuzione

tutte le operazioni e le attività relativa allo svolgimento del referendum

anche gli atti prodromici alla consultazione, ovvero quelli di RICHIESTA DEL REFERENDUM.

Quanto esposto è avvalorato anche dal II comma dello stesso art. 18 che assegna al Presidente della Giunta regionale il compito di differire lo svolgimento del referendum con proprio decreto, qualora la data individuata ricada all’interno del periodo di sospensione individuato al comma precedente, non ricomprendendo il alcun modo la fase di impulso all’interno dello stesso.

È pertanto palese che non vi sia alcuna indebita compressione dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, ed è pertanto vano il tentativo di individuare in tale aspetto un escamotage per venire meno ai propri doveri in termini di promulgazione di un atto dovuto.

Il secondo punto su cui ci siamo soffermati (e su cui non siamo d’accordo da quanto riportato dai legali di Stato) è quello relativo alla validità dell’approvazione  e pubblicazione dello Statuto avvenuta in data 28/12/2012, qui sollevano che: in regime di sostanziale prorogatio non è possibile promulgare la legge di approvazione dello Statuto, ravvisando l’esigenza di comunicare in sede “istruttoria o motivazionale la necessità stringente dell’intervento legislativo”. (praticamente, doveva essere scritto che era necessario promulgarlo)

Innanzitutto vorremmo sottolineare le ragioni di opportunità di tipo prettamente politico che hanno portato, dopo la più lunga gestazione della storia, alla nascita di uno Statuto atto a recepire diversi disposti normativi nazionali tendenti alla riduzione dei costi della politica, cosa questa,  mal si lega ai voli pindarici e ai neo tentativi di raggirare l’intento del legislatore: un’interpretazione autentica del D.L. 138/2011 scioglierebbe tutti i dubbi residui in merito all ’obiettivo del legislatore indi alla pubblicazione dello Statuto.

Seppur volessimo tralasciare le suesposte valutazioni di natura politica, e analizzare le disposizioni normative in materia partendo dall’art. 3 della l. 108/1968 rinveniamo che i consigli regionali “esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione”.

Tale termine è stato pienamente rispettato all’ atto dell’approvazione e pubblicazione del nuovo Statuto regionale.

In caso di annullamento delle elezioni “il quadro normativo sull’ assetto generale degli organi regionali è fortemente mutato con la sopravvenuta legge Cost. 1/1999, da cui è stata desunta la competenza regionale solo statutaria a definire i poteri degli organi regionali medesimi”. (Quindi è solo lo Statuto che può portare modifiche)

In Molise, a seguito dell’annullamento delle elezioni regionali del 2001, è stato sancito nella l. reg. 2/2002 che “nei casi di annullamento dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, gli stessi organi e la Giunta Regionale in carica continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi carattere di urgenza”. Tale norma è in palese contrasto con quanto disposto dalla l. Cost. succitata, come rilevato anche dall’ Avvocatura di Stato ravvisando undifetto di competenza della legge regionale non statutaria”, tale che “pur non essendo intervenuta sullo stesso profilo l’impugnazione principale della l.r. molisana n. 2/2002, non può escludersi che la medesima censura possa emergere in via incidentale da un’occasione contenziosa e sia potenzialmente accoglibile”.

Dall’annullamento delle elezioni avvenuto ad ottobre 2012, la Giunta regionale ed il Consiglio hanno continuato ad esercitare le loro funzioni relativamente agli atti aventi carattere di urgenza ma anche “indifferibili” e necessari, così come sancito dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze 515/95 e 468/91. Di conseguenza, come asseriscono anche i Legali di Stato, la Corte Costituzionale con sentenza 68/2010 ha ritenuto che gli atti adottabili fossero quelli necessari ed urgenti, dovuti o Costituzionalmente indifferibili secondo i limiti connaturati in via generale all ’istituto della prorogatio; “limiti che ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero … anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto dalle leggi adottate”.

In disaccordo con i legali di Stato, non ravvediamo quindi “un’esigenza di esternazione in sede istruttoria o motivazionale” palese, poiché qualsiasi atto eseguito nel periodo preliminarmente deve ravvisare tale caratteristica; nel caso in cui fosse stata ravvisata un’eccezione del tipo, sarebbe dovuta essere contestata in Consiglio all’ atto della votazione. In realtà gli stessi legali non sono convinti della propria tesi, in quanto scrivono che la situazione in essere “pare condurre ad un’esigenza di esternazione…”.

Ciò dedotto, concludiamo che l’approvazione e la successiva pubblicazione del nuovo Statuto, essendo esso atto indifferibile in accoglimento delle già menzionate norme nazionali si è svolto nel totale rispetto del disposto Costituzionale e delle pronunce della Suprema Corte. Ne consegue che la dovuta pubblicazione notiziale dello Statuto è valida quale termine iniziale per la decorrenza dei tre mesi disposti per la proposta referendaria (art. 123 Costituzione).

Inoltre ci preme evidenziare che sollevare in via incidentale una incompetenza del Consiglio ad approvare in seconda lettura lo Statuto, richiamando la nullità della l.r. 2/2002 in quanto non di rango tale da poter disciplinare dei compiti degli organi regionali, comporterebbe un atto grave, che, qualora accolto, comporterebbe naturalitier la decadenza per analogia di tutte le leggi approvate nei periodi successivi ad un annullamento di proclamazione elettorale, colpendo tutta la produzione normativa approvata in regime di prorogatio.

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