MoVimento 5 Stelle Molise

Approfondimento sui Bilanci della Regione Molise – Parte I –

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Operazione trasparenza Bilanci Regione Molise – Anteprima –
Dalla Relazione degli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze richiesta per verificare su come sono stati gestiti i conti della Regione Molise negli ultimi anni.

Ecco una prima anteprima della Relazione degli ispettori del Ministero dell’Economia e Finanze sul modus operandi nella gestione dei residui (soldi non incassati o non spesi) da parte della Regione Molise, nei prossimi giorni tratteremo del bilancio regionale in generale e nello specifico anche di contabilità speciali, rispetto del patto di stabilità, nonché dell’indebitamento regionale, e degli strumenti derivati collegati.

Veniamo all’anteprima di oggi, nella relazione sulla verifica in materia di scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica (Equilibri di bilancio), da cui sono stati tratti i precedenti estratti sulla gestione delle partecipate, descritta la normativa regionale in conformità con quella nazionale per quanto concerne la legge di contabilità e la legge finanziaria regionale scrive:

Per l’adozione degli impegni i dirigenti competenti per settore predispongono un apposito, provvedimento, che viene trasmesso alla Ragioneria per la registrazione e l’apposizione del visto previsto dall’art. 51, comma 2, della legge di contabilità, per la registrazione degli accertamenti la procedura è, invece, differente. La legge di contabilità non individua il soggetto responsabile della procedura di accertamento, come non prevede la predisposizione di un apposito provvedimento. Presso la Regione Molise, in base a quanto riferito, è la Ragioneria che registra gli tutti gli accertamenti, reperendo le notizie in via informale dai vari settori, qualora necessario.
In sostanza, la legge con cui viene approvato il rendiconto è l’unico provvedimento con cui vengono formalizzati gli accertamenti. In tal modo, non è possibile risalire alle singole responsabilità nel caso in cui un accertamento si riveli errato, così come ugualmente complessa appare l’attività di riscontro degli accertamenti registrati, in quanto non è possibile risalire al soggetto che ha quantificato la somma da accertare e le ragioni poste a base dello stesso.
[…]
L’organo politico procede a quantificare i residui attivi e passivi da conservare in bilancio senza che i dirigenti competenti per settore emettano un proprio provvedimento preliminare. In sostanza, la mancata assunzione di responsabilità diretta da parte del dirigente rende, a parere di chi scrive, di dubbia attendibilità il risultato della procedura di accertamento dei residui.

Infatti, non sembra plausibile che l’organo politico possa operare direttamente delle valutazioni di natura tecnica, rispetto alle quali dispone inoltre di poche informazioni.

Successivamente, in sede di esame a campione dell’attendibilità dei residui attivi, verrà evidenziato come alcuni di essi siano sprovvisti di titolo giuridico e non si sarebbe potuto mantenerli nel conto del bilancio. La mancanza di un’assunzione di responsabilità diretta da parte del dirigente può, a parere di chi scrive, aver influito sulla scorretta conservazione di tali poste contabili.
Va segnalato come la mancata attestazione da parte dei dirigenti della permanenza dei presupposti per la conservazione in bilancio dei residui attivi può aver influito sulla decisione della Corte Costituzione, formalizzata nella sentenza n. 138/2013, di dichiarare illegittimo l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2012, con cui è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011.

Per terminare il commento del sistema normativo di carattere finanziario della Regione, va segnalato che dalla lettura dei vari provvedimenti di finanza pubblica (leggi finanziarie) si evince come negli atti in questione, spesso, siano state inserite una congerie di disposizioni particolareggiate e micro-settoriali, che hanno reso la struttura delle manovre disarticolata e talora incoerente con la primaria finalità di governo della spesa pubblica. Anche in questo caso, a mo’ di esempio, si possono citare gli art. 5, 6, 7 e 26 della legge finanziaria 2013 (L.R. n. 4/2013) che, rispettivamente, prevedono:
– modifiche alla L.R. n. 33/1999 relativa alla disciplina del settore del commercio;
– modifiche alla L.R. n. 32/1996 relativa all’esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo;
– modifiche alla L.R. n. 36/1996 relativa alla regolamentazione delle attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico;
– modifiche alla L.R. n. 30/2009 relativa ali’ abbattimento e ricostruzione di manufatti edilizi, fasce di rispetto e distanze dai confini.
– gli articoli 51 e 52 della legge finanziaria 2012 (L.R. n. 2/2012) che, rispettivamente, prevedono: l’istituzione dell’ anagrafe degli studenti e l’istituzione dell’anagrafe dell’ edilizia scolastica.

Se ti sei perso l’introduzione alla gestione delle partecipate della Regione Molise, qui trovi la prima parte e qui la seconda. Qui invece trovi l’articolo sulla relazione degli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardo la Gestione Agroalimentare Molisana, e qui l’articolo sulla relazione riguardo lo Zuccherificio del Molise.

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