Come è noto ogni norma di legge comprende un comportamento ed una sanzione che si applica a colui che non osserva quel comportamento. Questo principio dovrebbe essere valido anche nel caso in cui si fanno le nomine politiche.
L’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori è regolato dalla legge della regione Molise n. 32 del 2006: l’art. 3 prevede che per essere eletti è necessario essere in possesso di alcuni requisiti tra cui la laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in psicologia, in sociologia o equipollenti. Come si intuisce facilmente, al salumiere o al dentista o, ancora, al calzolaio è preclusa la possibilità di essere eletto se non posseggono uno di questi titoli.
Ebbene nel Molise si è verificato proprio un caso simile: l’Ufficio del Tutore dei Minori è stato fatto ricoprire da una persona che NON aveva alcuno dei titoli indicati. In particolare, la nomina è stata fatta in favore di persona con laurea in pedagogia.
Pur in presenza di altri 45 candidati è stata eletta la persona che possedeva quel titolo di studio che un decreto ministeriale e un parere del MIUR considerano NON equipollenti ai titoli di studio indicati nella legge 32/2006.
Ovviamente, a seguito della nomina l’ufficio di presidenza è stato obbligato a verificare la sussistenza in capo al nominato dei requisiti di legge (art. 4 legge regione Molise n. 16/2002) la cui esistenza è stata dichiarata dal beneficiario.
A seguito di denuncia penale vengono ascoltati gli addetti ai lavori che dichiarano circostanze tra loro contrastanti: ma la novità è rappresentata dall’esistenza di un parere fatto ad hoc dall’Avvocatura dello Stato che legittima il comportamento assunto ritenendo che, pur in assenza di equipollenza formale nel caso della regione Molise si tratta di un’equipollenza sostanziale.
Si potrebbe sintetizzare nel senso che, formalmente il colpevole è diverso dall’innocente ma, sostanzialmente siamo tutti fratelli e sorelle per cui vogliamoci bene.
La richiesta di archiviazione era scontata ed è stata presentata nel luglio 2011, invece l’udienza, instaurata a seguito dell’opposizione, sarà trattata il 2 ottobre 2012 durante la quale il GIP deciderà se ritenere necessarie ulteriori indagini o pronunciare un decreto di archiviazione: chissà come finirà…